ANOMALIE BANCARIE
Mercoledì 11 Settembre 2019
Segnaliamo la sentenza n. 565 del 4\9\19 del Tribunale di Chieti, che accerta la nullità del parametro Euribor per il periodo 2005 - 2009 per effetto della decisione della Commissione Antitrust Europea – C(2013) 8512\1 - 4.12.2013 (AT39914). Il Tribunale ha stabilito che il tasso Euribor deve essere sostituito con il tasso legale tempo per tempo vigente, condividendo la soluzione della giurisprudenza più recente (Trib. Padova, ord. 6.6.2017; Trib. Nocera Inferiore, ord. 28.7.2017; Tribunale Roma, Ord., 29/09/2017; Trib. Pescara, sent. n. 557/19)che considera il fatto oggettivo dell'intesa manipolatoria, nonché la sua incidenza sul tasso variabile pattuito, senza che abbia rilevanza la diretta partecipazione della banca convenuta al cartello bancario. Considerando il valore del mutuo oggetto di causa, pari a 2,5 milioni di euro, il risultato in favore del mutuatario appare ragguardevole.
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FONTE: | Sentenza n. 565 del 4/9/19 del Tribunale di Chieti causa promossa dall'Avv Luca Rotondo |