FALSO IN BILANCIO ED ALTRE CAUSE DI NULLITA'
Mercoledì 9 marzo 2016
L'autore, oltre a citare la recente sentenza di cassazione n. 4522 del 2016 in tema di impugnazione dei bilanci ricorda sinteticamente alcuni aspetti rilevanti sul tema della nullità dei bilanci, con utili richiami giurisprudenziali. In particolare La nullità del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione può dirsi ricorrente sia quando il contrasto con la normativa in materia determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio rispetto a quello esposto, sia nei casi in cui dal bilancio medesimo, e dai relativi allegati, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni richieste dalla legge. Il diritto del socio ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio non è necessariamente da correlare all’aspettativa di percepire un dividendo, ma anche quando possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione. Viene altresì ricordato che solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la relativa controversia sorge il dovere degli amministratori di apportare al bilancio contestato le variazioni imposte dall’esito del giudizio, il che comporta la necessità di correggere anche i bilanci successivi per il noto principio di continuità dei valori di bilancio.
FONTE: | Maurizio Meoli, Eutekne.info, 9 Marzo 2016 |