PATRIMONIO FAMILIARE
Mercoledì 28 Dicembre 2016
Segnaliamo il contributo di Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto, ne “Il Sole 24 Ore” del 24 Dicembre 2016, riguardante la decisione del Tribunale di Roma (decreto n. 832/2015 dell’8 novembre), relativa alla legittimità di una società semplice che abbia come oggetto il mero godimento dei beni di sua proprietà, una società semplice con quell’oggetto deve pertanto essere iscritta nel Registro delle imprese. Il giudice romano osserva che “l’impianto originario del Codice civile del 1942 escludeva dalla considerazione, in termini di “società”, il contratto che fosse funzionale a costituire o mantenere una comunione e che configurasse lo svolgimento di un’attività consistente nel solo concedere ai soci o a terzi il godimento di un dato patrimonio, senza produrre o fornire alcun altro servizio. Si osservava che, per aversi società, occorre la destinazione del patrimonio sociale allo svolgimento di un’attività produttiva, mentre si ha una semplice comunione quando si svolge attività funzionale solo alla conservazione di un dato patrimonio e al suo godimento da parte dei comproprietari. Questa visione era fatta propria anche dalla giurisprudenza di maggior livello, ma non sono mancate voci discordanti. Si osservava che per aversi società occorre l’esercizio di un’attività economica, ma non necessariamente commerciale; quindi, lo schema societario sarebbe utilizzabile per organizzare l’esercizio di una attività non commerciale, diretta a ricavare utili derivanti da una razionale gestione di un dato patrimonio. Quest’ultima impostazione, secondo il Tribunale di Roma nel decreto dello scorso novembre, è dunque quella che oggi va seguita, alla luce della considerazione che il legislatore ha ripetutamente sollecitato la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (leggi 449/97; 448/01; 296/06; ; 208/15). Si tratta di provvedimenti di natura transitoria e attivati da ragioni essenzialmente tributarie.” A conferma si veda anche gli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato del 3 Marzo 2016, i numeri 73 del 2016/I e 69 del 2016/I.
FONTE: | Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto, Il Sole 24 Ore, 24 Dicembre 2016 |