PATRIMONIO FAMILIARE
Mercoledì 7 Febbraio 2018
Interessante spunto di Debora Alberici su Italia Oggi del 7/2/2018 sulla sentenza della Cassazione n. 2820 del 6 febbraio 2018 che stabilisce la non opponibilità ai creditori dell'imprenditore quando i figli sono ormai adulti ed economicamente indipendenti.
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge. È dunque un atto gratuito e, per la Suprema corte, suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma dell'art. 64 L.F. salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito dei solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.
FONTE: | Debora Alberici, Italia Oggi, 7/2/2018 |