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ACCERTAMENTI BANCARI E QUALIFICAZIONE DEL REDDITO
Giovedì 9 Marzo 2017
Utile lo spunto offerto dall’articolo di Alessandro Borgoglio su Eutekne del 22 febbraio 2017 che commenta la Cassazione n. 2432 del 31 gennaio 2017. La Corte ha affermato che, in caso di accertamenti fondati sulle indagini finanziarie [art. 32, numeri 6-bis), 7) e 7-bis), D.P.R. 600/1973], l’amministrazione finanziaria non è obbligata a qualificare il reddito determinato in via presuntiva sulla base delle menzionate disposizioni. Decisione piuttosto sorprendente, anche se non nuova, ove si consideri che:
1. l’art. 38, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che la “rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597”;
2. l’art. 35 del D.P.R. 42/1988 dispone che “I riferimenti a disposizioni dei D.P.R. 29 settembre 1973, nn. 597, 598 e 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del Testo unico, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del Testo unico”;
3. la nullità dell’avviso di accertamento discende dal comma 2 dell’art. 42, D.P.R. 600, in base al quale l’avviso di accertamento “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie”. Tale nullità, oltre che discendere dai principi generali di motivazione degli atti amministrativi, discende dalla specifica previsione contenuta nel comma 3 del medesimo articolo 42.
Fermo restando che vi possono essere casi in cui la determinazione del reddito può prescindere dalla classificazione in una delle categorie reddituali identificate nel TUIR (ad esempio accertamento sintetico e accertamento d’ufficio), al di fuori di essi la legge non consente di prescindere, in sede motivazionale, dalla classificazione del reddito accertato.
Non si comprende la mancata considerazione delle norme menzionate da parte dei giudici di legittimità e da parte dei commentatori.
FONTE: | Alessandro Borgoglio, Eutekne.info, 22 Febbraio 2017 Commento di Alvise Weisz |