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ESENZIONE DA RITENUTA SUGLI INTERESSI CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

Lunedì 24 Aprile 2017

Nell’articolo «Finanziamenti infragruppo senza ritenuta» (in «Quotidiano del Fisco» del 20 Aprile 2017) viene segnalato un interpello non pubblico (ma disponibile) dal quale si evince quanto segue:
l’attività di impresa richiesta dall’art. 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973, del soggetto italiano che riceve il finanziamento sussiste anche nel caso di holding di partecipazioni;
L’esenzione è subordinata alle altre condizioni previste dalla norma richiamata, segnatamente che (i) si tratti di finanziamenti a medio-lungo termine, (ii) erogati da Fondi (investitori istituzionali) soggetti a forme di vigilanza nei Paesi nei quali sono istituiti e (iii) i Paesi siano c.d. «White List» di cui al D.M. 4 Settembre 1996.
L’interpello attribuisce altresì rilevanza al rapporto «infragruppo» del finanziamento, ricavata da una lettura «a specchio» dell’inciso «fermo restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico». In altri termini, il finanziamento tra consociate da un lato esclude l’ipotesi di «finanziamento nei confronti del pubblico» e, dall’altro, configura un’attività di erogazione del credito non vietata dalla normativa regolamentare.
Ne dovrebbe conseguire che un finanziamento erogato direttamente da un Fondo estero «qualificato» ad un’impresa italiana non è consentito dalla normativa regolamentare, in quanto «non infragruppo», e, conseguentemente, gli interessi non beneficiano dell’esenzione (potrebbe porsi addirittura un problema di deducibilità per attività illecita in quanto contraria alla disciplina regolamentare).

FONTE: Dario De Santis, Quotidiano del Fisco, 20 Aprile 2017
Commento di Alvise Weisz